L’INVIOLABILITA’ DEL DIRITTO ALLA PRIVACY

L’INVIOLABILITA’ DEL DIRITTO ALLA PRIVACY

La libertà di manifestazione del pensiero rappresenta uno dei principi fondamentali di tutte le costituzioni moderne.

L’art. 21 della Costituzione tutela la libera manifestazione del pensiero disponendo al primo comma che “tutti i cittadini hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero tramite la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”

A riguardo, è interessante soffermarsi sulla contrapposizione tra il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e il diritto alla riservatezza.

«La riservatezza costituisce, per antonomasia, l’esatto contrario della manifestazione del pensiero» e, perciò, ragionando attraverso una figura elastica, più si amplia il diritto alla riservatezza più si restringe la libertà di manifestazione del pensiero.

Si fa, pertanto, espresso richiamo al Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003, che, ancora oggi, con le relative modificazioni, costituisce la disciplina di riferimento del trattamento dei dati personali in Italia.

Occorre rilevare, infatti, che la tutela della privacy è strettamente legata alla persona umana.

La completa autodeterminazione di ogni singolo soggetto non potrebbe realizzarsi se fossero resi noti tutti gli aspetti della sua vita privata.

Significativa è la sentenza n. 139/1990 con la quale la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sulla legittimità del sistema statistico italiano e la diffusione dei dati raccolti, ammetteva che questi ultimi potessero essere pubblicati solo in forma anonima.  

Proprio con questa pronuncia si è approdati alla dichiarazione di inviolabilità del diritto alla privacy.