20 Mag IL GROOMING
Il “grooming” o “child grooming”, che deriva dal vocabolo inglese groom, ossia “curare”, prendersi cura, è
un abuso sessuale nei confronti di un minore che viene contattato e adescato via internet, tramite messaggi
o altri sistemi di comunicazione elettronica.
L’adescamento viene definito “a condotta camaleontica” perché si concretizza in condotte apparentemente
consentite ed inoffensive, per poi sfociare nell’illeceità con il raggiungimento dello scopo.
Contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali dei minori è stata stipulata il 25 ottobre 2007 la Convenzione di
Lanzarote, con cui gli Stati firmatari si sono impegnati a punire con reati specifici l’attività sessuale con
bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile, oltre a prevedere misure di prevenzione allo
sfruttamento sessuale dei minori.
La legge n. 172/2012, che ha dato esecuzione alla Convenzione di Lanzarote, ha modificato il codice penale
italiano con l’introduzione dell’articolo 609-undecies rubricato “Adescamento di minorenni”. Ai fini
dell’integrazione della norma non è necessario che l’adescamento vada a buon fine, si è deciso, quindi, di
punire il groomer nella prima fase dell’adescamento, quella cioè rivolta alla creazione di un rapporto di
fiducia con un minore di anni 16 purché finalizzato ad atti sessuali.
Come prevenire:
- Controllare le attività in rete dei più piccoli;
- Può essere molto proficuo collocare il computer usato dal minore in una stanza centrale della casa
piuttosto che in una cameretta; - Attenzione alla cronologia e all’Hard disk;
- Sarebbe utile spiegare agli adolescenti come sia importante non accettare mai di incontrarsi di persona;
- Antivirus e firewall sempre attivi;
- Utilizzo di filtri.