VIOLENZA SULLE DONNE – Maltrattamenti, stalking e violenza sessuale 

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L’Avv. Eleonora Nocito, quale avvocato penalista, si occupa di tutelare sia le persone offese che gli autori di reati di violenza domestica.

 

Spesso le violenze e le minacce, soprattutto se reiterate, possono sfociare in delitti ben più gravi ed è necessario comportarsi in modo avveduto per potere ottenere una tutela efficace e tempestiva. È dunque necessario che le vittime si affidino ad un buon avvocato penalista, esperto in violenza di genere che consigli i passi da compiere per venire fuori da una situazione problematica. L’intervento di un professionista competente è indispensabile per sapere come fare a denunciare le violenze e per ottenere in tempi brevi misure adeguate in modo da costringere il colpevole a cessare dai suoi comportamenti.

Con riferimento agli indagati/imputati di reati di violenza, quando si viene denunciati per un reato contro le donne – o se ne ha il sospetto – è necessario nominare un difensore esperto nella tematica che possa verificare se pendono effettivamente le indagini preliminari e si attivi per il migliore contrasto dell’accusa ipotizzata. A volte può capitare di essere accusati ingiustamente e quindi il difensore ha un ruolo fondamentale per cercare di fare emergere la verità dei fatti e/o comunque per evidenziare l’abnormità delle accuse o per ridimensionare la gravità della posizione dell’accusato.

Si ricorda che la violenza contro le donne è una gravissima violazione dei diritti umani: è una vera e propria forma di discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza che provocano sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica, comprese le minacce ed aggressioni verbali che, a volte, finiscono per culminare in un femminicidio.  

La violenza di genere viene ricondotta, il più delle volte, alle seguenti fattispecie di reato: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.); lesioni personali aggravate da legami familiari (art. 582 c.p., aggravato ai sensi dell’art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell’art. 577, primo e secondo comma); omicidio aggravato da legami familiari (art. 575 c.p., aggravato ai sensi dell’art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell’art. 577, primo e secondo comma). 

Il femminicidio rappresenta la più grave forma di violenza contro le donne. Nel suo significato attuale tale termine identifica i casi di omicidio in cui una donna viene uccisa da un uomo per motivi basati sul genere. Esso costituisce, dunque, una specificità della totalità dei casi di omicidio aventi un individuo di sesso femminile come vittima. Tale tipologia di crimini, il più delle volte, viene maturata in ambito familiare o all’interno di relazioni sentimentali più o meno stabili.

Con riferimento ai reati più frequenti che sono commessi contro le donne, troviamo il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi che punisce chi mette in atto comportamenti violenti (o in altro modo lesivi) non isolati ma ripetuti più volte; si tratta di quella tipica catena di comportamenti violenti che caratterizza molte situazioni di violenza nelle relazioni di intimità. Nei maltrattamenti rientrano non solo azioni materiali o violenze verbali ma anche quelle di natura psicologica delle più diverse tipologie che saranno valutate caso per caso dai giudici (ad esempio vessazioni di ogni genere, limitazioni delle libertà di decisione/azione, la violenza assistita dei minori, ecc.). Alcune volte la violenza domestica non colpisce solamente le donne, ma anche altri soggetti, quali bambini e anziani ma anche uomini, a cui si applicano le medesime norme di tutela.

Lo stalking (o più propriamente “atti persecutori” di cui all’art. 612 bis c.p.) comporta una condotta di molestie, di minacce reiterate che provocano nella vittima uno stato perdurante di grave ansia o di paura (per sé o per altre persone). Ciò può provocare una modificazione o cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa (ad esempio cambio del numero di cellulare, di attività di lavoro e tempo libero, di casa, ecc.). Tra le aggravanti è considerato il fatto che l’autore di stalking sia l’ex coniuge/partner o se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità o con armi o se commesso attraverso strumenti informatici o telematici (c.d. cyberstalking). Per il reato dello stalking è prevista una particolare procedura in Questura che può essere percorsa anziché (o prima di) decidere di querelare lo stalker. È una sorta di avvertimento/chance di natura amministrativa data allo stalker che, se cessa nel comportamento persecutorio, riesce ad evitare un procedimento penale per il reato di stalking. La vittima di stalking può pertanto richiedere al Questore l’ammonimento dello stalker a interrompere qualsiasi interferenza nella propria vita con lo scopo di prevenire e cessare la consumazione del reato. Detto ammonimento può avere un sufficiente effetto deterrente, ovvero qualora l’ammonito dovesse insistere nella propria condotta persecutoria, introdurre d’ufficio (anche senza querela) il procedimento penale per il reato di stalking nell’ambito del quale il giudice potrà prescrivere allo stalker, ad esempio, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (o da persone a lei prossime), di mantenere dagli stessi una certa distanza e prescrivere modalità e limiti di frequentazione di tali luoghi, qualora sia necessario per motivi di lavoro o esigenze abitative; inoltre il giudice potrà vietare all’imputato di comunicare con qualsiasi mezzo con la vittima.

La violenza sessuale punisce ogni atto sessuale, di qualsiasi entità/gravità, che avvenga contro la volontà della persona offesa che è quindi costretta a subirli o compierli. La legge distingue varie ipotesi distinguendo per età della persona offesa, per la relazione esistente (ad esempio rapporto di parentela), per le circostanze di fatto (ad esempio violenza di gruppo), prevedendo diverse forme di responsabilità e pena. Questo tipo di violenza è quello che trova più difficoltà da parte delle vittime ad essere denunciato, sia per il rischio di vittimizzazione secondaria durante il processo penale sia perché, in alcuni casi, non risulta semplice provare di avere subito tali violenze.

Con riferimento agli autori di tali reati violenti, dopo l’entrata in vigore del c.d. Codice Rosso il 9/8/2019, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è attualmente subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per tale tipologia di reati.

Si ricorda che le vittime dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale hanno diritto ad essere ammesse al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla normativa.

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