La pornografia domestica: cosa dicono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione?

All’esito dell’udienza del 28 ottobre 2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che non si configura il reato di produzione di materiale pornografico quando un over 14 acconsente alle relative riprese con un adulto purché destinate ad uso privato.

Gli adolescenti con più di 14 anni possono avere rapporti sessuali anche con maggiorenni. Il diritto del minorenne ad avere rapporti sessuali porta con sé il diritto del minore stesso – ma anche del maggiorenne -ad effettuare le riprese di tali rapporti.

Secondo la giurisprudenza il concetto di sessualità si è evoluto con il progresso tecnologico sicché la ripresa fotografica rappresenta una forma di espressione della sessualità del minore ultraquattordicenne. Naturalmente è necessario che il minore abbia acconsentito alle riprese per sua libera scelta. Tutto ciò è lecito se le riprese sono destinate all’uso esclusivo dei partecipi dell’atto (non deve essere prevista la diffusione del materiale).

Al di fuori della ipotesi descritta, la destinazione delle immagini alla diffusione può integrare il reato di produzione di materiale pedopornografico (di cui all’art. 600 ter, primo comma, c.p.), ove sia stata deliberata sin dal momento della produzione del materiale pornografico.

Viceversa, le autonome fattispecie di diffusione, cessione o offerta di materiale pedopornografico (di cui al terzo e al quarto comma dell’art. 600 ter), ricorrono allorché una qualsiasi delle condotte di diffusione o offerta in esse previste sia posta in essere successivamente ed autonomamente rispetto alla ripresa legittimamente consentita ed al di fuori dei limiti sopra indicati.